1.Questo[1] Referendum sulla legge Meloni – Nordio[2] s’ha da fare. Così dicono oggi i bravi
di Don Rodrigo. Il Referendum è stato praticamente imposto al Paese dalla
attuale maggioranza di governo. Poiché al referendum confermativo non c’è quorum, come cittadini saremo obbligati a votare, affinché una parte non
finisca di decidere per tutti. La riforma è nata con un disegno di legge costituzionale presentato dal Governo Meloni il 13
giugno 2024. Nel Parlamento, la proposta di legge è stata approvata, con la
procedura prevista della doppia lettura, piuttosto ritualmente e senza
emendamenti. Non avendo trovato la maggioranza qualificata dei due terzi, si è
reso necessario il Referendum confermativo. Saranno così gli elettori a
svolgere, seppure parzialmente, un ruolo costituente
e decidere se approvare o respingere il progetto di riforma.
2. Una prima cosa, davvero notevole, è che si tratta di un
disegno di legge, presentato dall’esecutivo,
uno dei tre poteri dello Stato, volto a modificare la Costituzione nella parte riguardante la magistratura, altro
potere dello Stato. Questa incongruenza, nonostante la sua gravità, non ha
suscitato stupore più di tanto. Ormai, l’analfabetismo costituzionale e
istituzionale è dilagante. Val la pena di domandarsi se questo è il metodo
giusto per cambiare la Costituzione. Trattandosi di un Referendum che modifica
molti articoli della Costituzione relativi a uno dei tre Poteri dello Stato,
sarebbe forse stato bene verificare se le questioni affrontate rientrassero,
oltre che nelle priorità della maggioranza, anche in quelle del resto delle
forze politiche, o nelle priorità del Paese, visto che la Costituzione sarebbe
bene cambiarla con lo stesso metodo con cui è stata fatta. Ma l’attuale
maggioranza sembra ritenere che – avendo vinto le elezioni – abbia a
disposizione un potere senza limiti. Qui la sintonia con i metodi di Trump e
dei suoi MAGA è ormai totale.
3. Il progetto di legge Meloni – Nordio modifica piuttosto
radicalmente il Titolo IV della
Costituzione. Il quale riguarda la definizione dell’assetto del potere giudiziario,
ossia della Magistratura. Il progetto di legge è stato presentato
unilateralmente dal Primo ministro e
dal Ministro della Giustizia senza il
minimo coinvolgimento dei Magistrati, cioè del Consiglio superiore della
magistratura (CSM) e della Associazione professionale dei magistrati (ANM). I
magistrati associati nella ANM – profondamente contrari – sono addirittura
scesi in sciopero. Si noti che il 96% dei magistrati italiani sono associati
alla ANM. Detto in altri termini, l’attuale maggioranza di governo sta coinvolgendo gli italiani in uno scontro
tra i poteri dello Stato, uno scontro decisamente irrituale, dai toni aspri
e violenti, con una buona dose di menzogne e fake-news. I metodi sono ormai quelli noti del populismo e della postverità.
La politica dello scontro con gli altri poteri dello Stato sembra
essere la unica vera ratio di questa
maggioranza di governo. La cosa è ben visibile anche a proposito degli altri due progetti referendari proposti,
ove il premierato è volto al
rafforzamento dell’esecutivo a danno degli altri poteri e l’autonomia differenziata è volta a
seminare ovunque competizione e differenze tra le Regioni. Sempre in tema di
scontro, nei giorni in cui scriviamo si è aperto un altro scontro sulla legge
elettorale.
4. Basterebbero queste considerazioni, di ordine prettamente
politico, a indurre un sonoro No di
protesta nei confronti di questi metodi che tendono a spaccare il Paese, a
costruire mobilitazioni contro nemici immaginari e a rinviare continuamente
qualsiasi effettiva soluzione dei problemi autentici. Siamo in presenza dunque
di un pericoloso uso politico del
Referendum, una forzatura che comunque è destinata a lasciare dietro di sé un
quadro istituzionale senz’altro peggiore. Esser maggioranza implica anche e
soprattutto l’onere della decenza.
Soprattutto quando si tratta di un bene
comune come la Costituzione.
5. Nonostante l’indignazione immediata per il metodo adottato,
val tuttavia la pena di produrre qualche approfondimento circa il merito di
questa sciagurata proposta di legge. L’argomento è decisamente ampio e
complesso e altri lo hanno già trattato, forse assai più compiutamente e
approfonditamente.[3] Nel seguito di queste note mi proverò a trattare alcuni
punti che mi sono parsi piuttosto trascurati, ancorché decisamente
significativi. Mi scuso se potrò incorrere in qualche ripetizione, ma
l’articolazione dell’argomento rende la cosa piuttosto inevitabile.
6. Di cosa non si occupa
il Referendum. Dovrebbe ormai, essere chiaro a chiunque che questo
Referendum – contrariamente a quanto continuamente sbandierato – non ha nulla a
che fare con l’effettivo funzionamento della giustizia dal lato dei cittadini. Non
si occupa degli effettivi disservizi
della giustizia nel nostro Paese, che hanno a che fare con la lunghezza esorbitante
dei processi, con una certa frequenza di errori giudiziari, con la oggettiva
diseguaglianza dei cittadini di fronte alla giustizia, dovuta soprattutto ai
costi elevati e a oggettive differenze di trattamento verso diverse categorie
sociali. Per non parlare delle condizioni disumane del nostro sistema
carcerario. In un simile quadro di disparità, la giustizia diventa facilmente
strumento di prevaricazione e impunità. Chiunque sia ben dotato di mezzi può
usare l’azione giudiziaria per intimidire e coartare chiunque altro sia privo
di mezzi o disponga di mezzi inferiori. Oppure può differire i processi a
piacimento, per giungere alla prescrizione.
I disservizi della
giustizia nel nostro Paese sono noti a tutti. Basterebbe cominciare a porvi
mano. Invece sembra addirittura che – a giudizio di autorevoli addetti ai
lavori – taluni recenti provvedimenti sulla giustizia da parte della attuale
maggioranza, presi a furor di popolo, sull’onda emotiva e mediatica, abbiano
addirittura finito per peggiorare le cose. Per peggiorare le condizioni di
lavoro dei magistrati requirenti e giudicanti e, in definitiva, per favorire l’impunità
nell’ambito di certe categorie di reati.
7. Di cosa si occupa
questo Referendum. Di fatto, l’obiettivo principale della legge
costituzionale (Legge costituzionale n. 253 del 30 ottobre 2025) è la separazione delle carriere dei magistrati
e la riforma del Consiglio Superiore
della Magistratura (CSM). Si tratta di due aspetti del tutto intrecciati.
Bisognerebbe allora capire perché queste due questioni (piuttosto estranee alla
vita del cittadino comune) siano divenute così rilevanti, per la attuale
maggioranza, tanto da obbligarci a una modifica della Costituzione.
I fautori del Sì più
sguaiati vi parleranno della urgenza di combattere il CSM attuale come una “banda di mafiosi”, vi
spiegheranno che il sommo pericolo per la nostra libertà è costituito dalle correnti politicizzate della
magistratura e dalle toghe rosse.
Altri vi diranno, con soddisfazione, che questa è finalmente la vendetta di
Berlusconi nei confronti dei PM, che lo hanno sempre attaccato e lo hanno fatto
condannare. Nella logica ormai avanzata dello scontro, la Magistratura nel suo
complesso costituirebbe il principale avversario
del governo, quello che blocca i provvedimenti più significativi, come
l’estradizione in Albania degli stranieri, oppure che mette il becco nella
questione del Ponte sullo stretto, che mette in libertà sospetti terroristi,
che risarcisce le ONG per il sequestro (peraltro indebito) delle navi, che ogni
tanto spedisce qualche avviso di garanzia ad alti papaveri, considerati
intoccabili. Oppure che attacca la santa istituzione della famiglia, come nel
caso della famiglia nel bosco. La
Magistratura viene costantemente indicata (tutta o in parte, piuttosto
confusamente) come la vera forza di
opposizione a questo governo.
8. Occupiamoci di qualcosa
di serio. Tra la copiosa produzione propagandistica, il documento più serio
che c’è capitato di leggere, da parte dei fautori del Sì, non proviene dai
suddetti sguaiati propagandisti, a proposito dei quali rimarrebbe ben poco da
dire, bensì dalla Unione delle Camere
Penali Italiane (UCPI).[4] Si tratta della Associazione professionale degli
avvocati penalisti. Il loro documento è ben scritto e bene argomentato. Quasi
una boccata d’aria rispetto ai mentecatti di cui sopra. Resta un mistero come
persone così serie come i Penalisti possano sopportare la compagnia degli sguaiati.
Evidentemente, anche loro lo fanno per calcolo, convinti di usare alleati pur
impresentabili per portare a casa quella che ritengono una buona causa. Non è
un mistero che gli avvocati siano pressoché totalmente schierati con il Sì. Si
tratta allora di cercare di capire perché.
Di vedere se hanno delle buone ragioni.
9. Preciso che non sono un esperto di questioni relative alla
giurisdizione. La mia competenza è quella di un comune cittadino di media
cultura, che sia improvvidamente chiamato a rispondere a un quesito del tutto
insolito e che cerchi quindi di approfondire un poco i termini della questione.
Pur avendo limitate competenze, è abbastanza facile comprendere, dal documento
citato, come avvocati e magistrati tendano ad avere due concezioni opposte del processo
penale. E si noti che il processo penale è qualcosa che, a seconda dei casi
della vita, può coinvolgere un giorno o l’altro ciascuno di noi. Concezioni diverse
o addirittura opposte del processo penale possono, in effetti, rovesciarsi su
tutti i cittadini in quanto potenziali utenti della Giustizia. E questo è
senz’altro un buon motivo per cercare di capire. Una volta comprese le due
diverse posizioni, resterà da comprendere quale delle due sia più conforme allo
spirito della nostra Costituzione e, soprattutto, quale delle due sia più
conveniente dal punto di vista di noi comuni cittadini.
10. La posizione dei Penalisti è esemplificata dalla facile e
abusata battuta secondo cui “giudice e accusatore non possono stare nella
stessa squadra”. Costoro, in altri termini, prendono
piuttosto alla lettera quanto recita effettivamente la Costituzione,
all’art. 111, sul cosiddetto giusto
processo: «Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».[5] Questa
posizione è stata ripresa in tutte le salse e di per sé non è sbagliata. Precisano
tuttavia i Penalisti: «In una
democrazia liberale matura, il processo penale realizza la propria funzione
garantista solo se accusa e difesa sono poste sullo stesso piano davanti a un
giudice realmente terzo. Tale equilibrio non può essere pienamente assicurato
fintanto che pubblico ministero e giudice restano legati da un rapporto di
colleganza ordinamentale e da un comune organo di governo autonomo».[6]
Cioè, l’equilibrio, secondo costoro, ci può essere solo se giudice e pubblico
ministero diventano figure completamente diverse anche e soprattutto sul piano
professionale. Oggi, come è noto, prevale da noi la figura professionale unica
del magistrato, la quale può svolgere
sia il ruolo di giudice sia di pubblico ministero (PM).
Sempre con riferimento
all’art. 111 della Costituzione, precisa ulteriormente il documento: «A oltre
venticinque anni dalla revisione costituzionale, la persistenza di una cultura
condivisa tra giudici e pubblici ministeri, improntata a una comune visione
della persecuzione penale, evidenzia l’incompletezza dell’intervento del 1999.
Ne deriva l’esigenza di dare piena attuazione ai principi del giusto processo
attraverso la separazione anche organizzativa delle magistrature giudicante e
requirente, in una prospettiva autenticamente liberale».[7] La revisione costituzionale
cui qui si accenna è appunto quella del 1999 in cui il suddetto articolo 111 è
stato riscritto. [8]
11. Gli avvocati penalisti, nonostante il principio già
statuito dall’art. 111, ritengono dunque che il principio del giusto processo
non sia ancora effettivamente realizzato. Potrà essere realizzato soltanto in
una situazione in cui accusa e difesa siano tenute separate anche sul piano professionale. Per
questo motivo – qui forse cominciamo a capire qualcosa – giudici e PM secondo
questo punto di vista non possono
appartenere alla stessa carriera professionale, e non possono scambiarsi i
ruoli nel corso della carriera. In teoria – per chi crede in questa soluzione –
non dovrebbero neppure avere la stessa formazione e dovrebbero essere reclutati
in concorsi differenti.[9] Ma non basta. Non dovrebbero appartenere allo stesso
CSM. Non dovrebbero neppure, in termini di etica professionale, conoscersi
personalmente ed eventualmente frequentarsi (onde evitare rischi di collusioni
ai danni dell’imputato). Il PM così sarà finalmente il depositario unico professionale
della cultura dell’accusa. Il
giudice, invece, sarà il depositario esclusivo della cultura della terzietà sopra le parti. Ovviamente all’avvocato compete
la difesa, ma il ruolo della difesa è già professionalmente separato.
12. Cosa c’è che non va? Questa visione apparentemente può
sembrare equa e imparziale. Del resto in generale è già ben fissata nell’art.
111 della Costituzione. Una visione dove le prerogative dell’accusa e della
difesa siano poste effettivamente sullo stesso piano è senz’altro convincente.
Il fatto però è che, qui, il processo penale è concepito, piuttosto riduttivamente,
come un conflitto tra due
contendenti. Una competizione dove le
parti, che hanno interessi diversi,
combattono l’una contro l’altra per conseguire la vittoria e produrre la
sconfitta della parte avversa.
Purtroppo le cose non
stanno proprio così. Questo schematismo uccide lo spirito della giustizia per
com’è definito nella nostra Costituzione. La tesi dei Penalisti – mi si
permetta una considerazione filosofica – è più o meno equivalente allo schema
economico del libero mercato, dove, miracolosamente, se ci si astiene da ogni
intervento esterno, si realizza l’equilibrio
tra la domanda e l’offerta. Nel processo penale, miracolosamente, tenendo
accuratamente separate le professionalità delle parti, si dovrebbe realizzare
l’equilibrio perfetto tra l’accusa e la difesa. E l’equilibrio così raggiunto
sarebbe sinonimo di giustizia. Purtroppo gli economisti si sono accorti da
tempo che l’equilibrio di mercato perfetto non è cosa di questo mondo. È un
puro assunto teorico. Sappiamo bene che questi sono modelli astratti, sono
semplificazioni. Le cose non vanno sempre così. L’equilibrio tra la domanda e
l’offerta non si realizza quasi mai. E lo stesso vale per l’equilibrio tra
l’accusa e la difesa. Dunque non è il caso di puntare sul laissez faire, ma è il caso di intervenire per regolare il mercato.
13. Vediamo meglio. Fanno osservare gli avvocati che il nostro
attuale sistema non è compiutamente
accusatorio, come loro vorrebbero. Certo, si tratta di un sistema ibrido[10] – un sistema misto –
che mantiene diversi aspetti del sistema precedente, che essi vorrebbero
eliminare. Si tratta tuttavia di aspetti che sono tuttora mantenuti, non
proprio perché residui archeologici ma perché fondamentali elementi di garanzia. Rispondenti del tutto allo
spirito della nostra Costituzione. Elementi di garanzia che sarebbero gettati
al vento qualora si adottasse anche da noi una versione drastica del rito
accusatorio. Per capirci, una versione drastica del rito accusatorio è quella
che troviamo negli USA. Il modello Perry Mason.
14. Si tratta di un sistema, il nostro, in cui abbiamo, in un
certo senso, la concatenazione di due momenti effettivi di giudizio che
richiedono entrambi la professionalità
del magistrato. La professionalità unica
del magistrato. In sede requirente, ad opera del PM e del GIP, si forma un
primo giudizio circa l’opportunità stessa di un rinvio a giudizio. Se si decide per il rinvio, si procederà, davanti
a un altro giudice che non abbia
partecipato alla fase requirente, al giudizio vero e proprio, ove avrà luogo,
finalmente, il desiderato contradditorio equilibrato tra le parti previsto
dall’art. 111. Ciò che è enormemente importante, per l’utente della Giustizia,
non è tanto la triangolazione accusatoria del dibattimento, che possiamo anche
dare per acquisita e scontata, bensì le
modalità attraverso le quali si arriva al dibattimento.
Nel dibattimento, il
giudice (di solito sono più di uno) chiamato a giudicare non sa ancora nulla
del caso. I risultati del lavoro inquirente del PM (con le garanzie fornite dal
GIP), le prove, vengono formate nel contradditorio tra accusa e difesa. Come
prescrive l’art. 111: «Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti,
in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». E aggiunge: «Il
processo penale è regolato dal principio del contradditorio nella formazione
della prova». Facciamo fatica a comprendere come l’appartenenza del PM e del
Giudice alla medesima carriera professionale possa inficiare il dibattimento.
15. L’aspetto fondamentale del sistema è che, in entrambi i
momenti, la fase istruttoria e la fase del dibattimento, i magistrati coinvolti
(prima PM e GIP e poi il magistrato giudicante) siano sempre tenuti all’accertamento della verità. Anche e soprattutto
nella fase istruttoria. Il PM non deve mai essere un mero accusatore professionale in competizione con la difesa, ma un
magistrato a tutto campo che è costretto anche a cercare prove a difesa dell’accusato e deve comunque necessariamente
valutare l’opportunità o meno del rinvio a giudizio. Per condurre le sue
indagini, che non sono pregiudizialmente contro l’accusato, il PM dispone della
polizia giudiziaria, la quale non è
sottoposta all’esecutivo e dunque non ha solo il compito di accusare. Deve
cercare le prove in tutte le direzioni, proprio sotto la guida e la
responsabilità del PM.
16. L’unico protagonista del processo che non è tenuto alla
verità è il difensore. Infatti, nel nostro ordinamento, l’accusato può anche mentire
e il suo difensore è tenuto a omettere, senza alcuna conseguenza, quanto sa che
potrebbe danneggiare il suo cliente. Se l’avvocato fornisse al PM delle prove
contro il suo cliente sarebbe accusato di patrocinio infedele. Chi ha dovuto
per sua disgrazia anche solo orecchiare i processi di Berlusconi, avrà
incontrato un florilegio di menzogne, alcune decisamente divertenti, altre
squallide. E i suoi avvocati hanno sempre acconsentito. In un sistema tipo
americano, il soggetto in questione sarebbe stato condannato per oltraggio alla
corte. L’accusato (e il suo patrono), da noi, non è tenuto a dire la verità.
Questo forse perché, nella nostra tradizione, siamo abituati alla remissione
dei peccati. Ma questa è un’altra storia.
17. Quindi, ognun vede che, in questo nostro attuale sistema,
il lavoro del magistrato requirente e quello del magistrato giudicante hanno
moltissimi punti in comune. Devono entrambi anzitutto accertare la verità. Sono chiamati continuamente a giudicare,
sebbene con modalità diverse, in momenti diversi del processo. Se questo è
vero, non si capisce proprio perché non debbano avere una cultura giuridica comune, fare concorsi comuni, stare nello stesso
CSM. E non si vede perché, eventualmente, secondo i regolamenti vigenti, non possano
anche cambiare occasionalmente di ruolo.[11] Secondo taluni, e la cosa un
fondamento suo ce l’ha, sarebbe addirittura auspicabile, per la maturazione
professionale del magistrato, una esperienza in entrambi i ruoli. Eppure, il
nostro sistema, secondo gli avvocati della UCPI, sarebbe squilibrato. Tuttavia
ognun vede che, di fatto, con il sistema attuale, l’imputato finisce per avere
maggiori garanzie. Sarebbe una grave perdita, per il nostro sistema, se il
magistrato requirente si trasformasse in un mero
accusatore, lasciando la tutela dell’imputato solo al difensore.
18. Il modello ideale accusatorio, cui sembra rifarsi il
documento della UCPI, è noto per avere una serie di limiti. Sarebbe sconvolgente
se un PM “separato” fosse valutato
professionalmente in base al numero
di condanne che riesce ad ottenere. Sarebbe indotto a concentrarsi sulle
condanne facili, oppure tenderebbe a trascurare gli elementi dubbi della sua
tesi accusatoria. Mai aprirebbe un caso difficile. Diventerebbe il partigiano
della colpevolezza. Se poi consideriamo il dibattimento, anche il rito
accusatorio puro non è esente da imperfezioni. Si tratta di una prassi
processuale in cui le diverse capacità
e i diversi mezzi dell’accusa e della
difesa possono fare la differenza. Chi dispone di un avvocato d’ufficio difficilmente
può reggere contro chi dispone un professionista. Dal rito accusatorio non
emerge necessariamente chi ha ragione e chi ha torto, cioè la verità, ma
emergono spesso le differenti capacità della
accusa e della difesa (esattamente come nei film americani). Chi non può
permettersi una buona difesa, può facilmente soccombere.
Oltretutto, in questi
sistemi spesso non vige neanche la
obbligatorietà dell’azione penale. Il prosecutor
può scegliere di portare avanti le cause che possono assicurare un facile
successo. Se poi l’esecutivo (non è il caso nostro, per ora) avesse la facoltà
di indirizzare l’attività dei PM, allora avremmo PM politicizzati che
perseguono solo ciò che fa comodo alla maggioranza politica. A qualcuno questo
sistema piace assai.
Si sostiene poi, come estrema ratio, che giudici e PM, se
appartenenti alla stessa carriera professionale, possano mettersi d’accordo.
Che i giudici tendano a compiacere i loro amici PM, con i quali prendono il
caffè. Che possano simpatizzare tra loro. Il fatto è che potrebbero farlo anche
se appartenenti a carriere diverse. E l’espediente di mettere le due parti in
concorrenza – di esasperare la concorrenza tra le parti – abbiamo già visto che
può solo andare a danno dell’imputato.
19. La natura del CSM.
La Costituzione non dice esattamente cosa
deve essere il CSM. O meglio, non chiarisce esattamente quale sia la sua intima
natura. Si dice comunemente che è un organo di rilievo costituzionale. Oppure un organo di governo autonomo della magistratura. Si dice con relativa chiarezza
come deve essere formato (art. 104) e
quali siano i suoi compiti (art.
105). Che ci sia scarsa chiarezza circa la sostanza di questo istituto, emerge
direttamente dalla lettura del documento della UCPI. Secondo il documento: «Il CSM non è, né
deve essere, un organo di rappresentanza della magistratura, ma un organo di
garanzia. La sua trasformazione
in un centro di mediazione politica interna è l’effetto della torsione imposta
dall’egemonia culturale di una parte della magistratura che ha completamente
tradito l’intento del Costituente, trasformandolo in un organo politico».[12]
Qui si prospetta un fatto di una certa gravità e cioè che il CSM, nella sua
configurazione attuale, abbia travalicato i suoi limiti istituzionali. Noi,
poco esperti della materia, non ce ne eravamo davvero mai accorti. Se così
fosse, sarebbe un fatto assai grave. È il caso allora di approfondire questa
tesi.
20. Riporto, sempre dal documento delle Camere Penali: «Il CSM è un organo
di garanzia costituzionale a composizione mista, non un organo di
rappresentanza politica. Il suo
compito non è rappresentare sensibilità o correnti della magistratura, bensì
garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario da ogni altro
potere, e quindi anche da condizionamenti interni. I componenti eletti al CSM
non rappresentano i loro elettori in senso politico, al contrario dovrebbero
essere del tutto indipendenti per esercitare correttamente le loro funzioni
[…]».[13]
Prosegue
il documento degli avvocati: «L’idea del CSM come “parlamentino dei magistrati”
è il frutto di una teorizzazione di parte della magistratura (Magistratura
democratica) risalente alla fine degli anni ‘60, inizio anni ‘70, che ha
soppiantato il disegno del Costituente, trasformando il CSM da organo di
garanzia del tutto indipendente da ogni condizionamento sia da parte di altri
poteri dello Stato che da parte della magistratura stessa, a “Parlamentino dei
magistrati”. È appena il caso di ricordare che il fatto che i componenti
(togati e laici) siano eletti, non vuole dire che abbiano una funzione di
rappresentanza degli elettori; anche i giudici della Corte Costituzionale sono
eletti per un quinto dal Parlamento tra avvocati e professori e per un quinto
tra le magistrature superiori e cionondimeno, ovviamente, sono e devono essere
del tutto indipendenti».[14]
Mi permetto di far osservare, qui, che i giudici della Corte sono piuttosto dei
nominati. Sono “eletti” per modo di dire. Cito dall’art. 135: «La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa». Trattasi di
nomina e non di elezione!
21. Trovo piuttosto sconcertante l’affermazione secondo cui gli
eletti al CSM – prendiamo il caso dei togati per semplicità - “non
rappresentano i loro elettori”. È difficile da capire. E allora cosa ci stanno
a fare? Cos’altro rappresentano? Un ideale magistrato
medio? Oppure ciascuno rappresenta se stesso? Se non rappresentano nessuno,
perché si parla di “eletti”? Sembrerebbero piuttosto dei nominati. Non mi è mai
stato dato – nei miei pur limitati studi politologici – di incontrare una forma
di rappresentanza del genere. Qualcuno, se può, mi ragguagli, per favore! È un
dato di fatto, poi, che l’idea del CSM come “parlamentino dei magistrati” è
piuttosto diffusa tra i cittadini e tra gli stessi magistrati, come del resto
riconoscono gli stessi estensori del documento UCPI. Siamo davvero in presenza
di un colpo di mano dei magistrati ai
danni della Costituzione? Perché allora non fare un ricorso alla Corte
costituzionale?
22. È evidente qui che si pone una radicale questione di interpretazione. L’art. 104 specifica che la
magistratura costituisce un “ordine autonomo e indipendente”. D’accordo
sull’indipendenza. Talvolta poi nelle definizioni si parla di autogoverno. Non è chiaro però quali
siano le implicazioni di questo “governo
autonomo”. È chiaro che abbia una natura collegiale e fin qui va bene. Valeva
anche per i Cavalieri della Tavola Rotonda. È altrettanto chiaro che possano
darsi dei regolamenti interni e che questi regolamenti interni debbano essere
democratici o compatibili con la democrazia. Ma arriva il momento in cui il CSM
dovrà esprimere qualche volontà, attraverso i suoi provvedimenti. Il problema
ha a che fare con la modalità della formazione
della volontà di questo organismo. Si tratta di capire se questa volontà è
rappresentativa di qualcuno oppure no.
23. Il problema della rappresentanza del CSM è complicata dal
fatto che si tratta di un organo misto.
I laici (10), nonostante l’art. 104 parli di “eletti dal Parlamento” sono
praticamente dei nominati. La loro
composizione cambia a seconda della composizione del Parlamento che li nomina.
Secondo il documento UCPI, costoro non dovrebbero
rappresentare le diverse forze parlamentari. Tuttavia, se si va a vedere
anche solo su Wikipedia, si troveranno i nomi dei nominati e le corrispondenti forze politiche che
rappresentano (vedi in appendice). Se sei “eletto” in quota a Forza Italia, come fai a dire che non rappresenti Forza Italia?
Ancora più complesso il
caso dei membri togati (20). Secondo UCPI, i togati, che pure sono eletti con un procedimento elettorale
assai articolato e dettagliato – il regolamento elettorale è un malloppo di
ragguardevoli dimensioni – non rappresentano
i loro elettori. Abbiamo dunque una complessa elezione di rappresentanti che tuttavia non hanno alcuna rappresentanza. È in
questione, pare qui, se debba sussistere un legame tra l’eletto e l’elettore.
Se il legame c’è, allora c’è rappresentanza. Se il legame non c’è allora gli
“eletti” rappresentano solo se stessi.
Certo, è abbastanza chiaro dove si vuole arrivare con queste considerazioni sofistiche.
Se il rapporto di rappresentanza è vuoto, allora tanto vale organizzare un sorteggio. Ciascuno vale uno. Ma allora
le “elezioni” dei togati sarebbero una farsa.
24. Gli avvocati tendono dunque a sostenere che 1) la pretesa
del CSM di ospitare una rappresentanza dei magistrati togati è frutto di una
degenerazione; 2) gli eletti dai membri togati non rappresentano gli elettori togati stessi; 3) i membri del CSM
starebbero lì uti singuli a sbrigare
le pratiche previste dall’ art. 105.
Presupposto implicito di
questa visione è che le incombenze del CSM non possono mai dare luogo a
correnti di opinione circa la maniera migliore o peggiore di risolvere le cose.
Non ci possano mai essere candidati diversi per diversi programmi. Eppure tra le pratiche previste ci sono anche i provvedimenti disciplinari. Oltre a
questioni rilevanti come assunzioni, assegnazioni e trasferimenti. Si parla
anche di lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata (si veda in
appendice). Si tratta di questioni definite come “non politiche”, quindi non
serve che sia rappresentata alcuna corrente di opinione. Non possono esserci
programmi diversi. Avremo così una curiosa conseguenza: i membri laici saranno
abilitati ad avere le loro brave correnti di opinione in quanto nominati dai partiti e i membri togati
dovranno stare senza correnti di opinione. Strano. Oppure si vuol sostenere che
anche i membri laici, dopo essere stati nominati dai partiti, devono dimenticare il loro legame col partito
che li ha nominati? Ma allora perché farli nominare dai partiti? Perché non
sorteggiarli, anche loro, in un elenco burocraticamente compilato di avvocati e
professori anziani?
25. Dal punto di vista del cittadino elettore – in attesa che
venga chiarita la natura ultima del CSM e della rappresentatività delle sue
elezioni – c’è da rispondere a una sola domanda: se è meglio (se è più
rispondente allo spirito della Costituzione) che il CSM funzioni, seppure
imperfettamente, come un organo rappresentativo
(il disprezzato “parlamentino”), con dibattito interno e programmi alternativi,
oppure se è meglio che le elezioni non abbiano alcun significato
rappresentativo. I venti membri togati stanno lì perché eletti ma non rappresentano nessuno. Rappresentano
solo un magistrato generico, l’uomo
qualunque. La risposta è facile. Se c’è una vera elezione ci dovrebbero
essere diversi candidati con diversi programmi. Questo principio si
applica anche in un banale consiglio di classe. E varrebbe anche se ci si dovesse
occupare solo della carta igienica e della organizzazione delle gite
scolastiche. Non si capisce proprio la paura per il fatto che ci possano essere
diversi programmi. Scegliere tra diversi programmi è il sale della democrazia.
26. Inoltre, c’è una considerazione di decenza. Sostenere che i
magistrati debbano fare le elezioni dei loro rappresentanti nel CSM, con i
quali poi non debbano avere alcun rapporto di rappresentanza, pare decisamente
pregiudizievole e soprattutto offensivo. Cogliamo qui una certa foga volta a
conseguire il totale svuotamento di
significato del CSM. Averne uno oppure due, se svuotati in tal modo, è come
non averne nessuno. È appena il caso di riflettere sul fatto che avere diversi
candidati con diversi programmi non
implica di per sé alcuna degenerazione correntizia. È una banale
conseguenza dell’adozione di un metodo democratico. Con ogni probabilità, gli
estensori del documento della UCPI, nel lodevole intento di combattere le
degenerazioni correntizie, hanno finito per inventare questa insolita figura
degli eletti che non rappresentano nessuno. I collettivamente nominati che si scordano di chi li ha nominati.
27. La questione delle
correnti. Abbiamo dunque il sospetto che le astruse argomentazioni sulla non rappresentatività degli eletti
togati nascondano in realtà la nota polemica sulle degenerazioni correntizie. E
qui veniamo alla questione delle correnti. So bene che le cronache hanno
riportato abbastanza dettagliatamente una casistica circa le degenerazioni
correntizie presso la magistratura e presso il CSM. Il caso più famoso è quello
di Luca Palamara. In quel caso vi fu comunque un intervento correttivo
piuttosto pesante. Si sostiene da più parti – spesso in termini pregiudizievoli
– che la corruzione sia tuttora in pieno vigore e sia più che mai diffusa e
pervasiva. Di qui l’accusa al CSM di essere una “banda di mafiosi”. Non
sappiamo in realtà se sia proprio così. Sarebbe il caso di esibire qualche
prova solida in più. Qualche statistica, qualche indagine o inchiesta. Non è
chiaro poi se l’entità della corruzione interna sia davvero più diffusa tra i
magistrati che tra le altre professioni.
Dicono comunque con
sicurezza i Penalisti al punto 4° del loro documento: «Negli anni il CSM è divenuto il luogo di esercizio di un potere
correntizio strutturato, fondato su vere e proprie campagne elettorali interne,
logiche di appartenenza e accordi spartitori. Tale sistema ha consegnato alle
correnti il controllo delle carriere e della disciplina dei magistrati,
integrando, se non sostituendo, il criterio del merito con quello della fedeltà
associativa». Di conseguenza se ne ricava che: «Il sorteggio dei componenti togati del CSM
costituisce uno strumento necessario per spezzare il dominio delle correnti e
ripristinare criteri di merito nelle scelte di carriera e negli incarichi
direttivi». In effetti, se fosse proprio giuridicamente fondato che i
venti togati del Consiglio sono eletti
ma non rappresentano nessuno allora
tanto varrebbe che la “elezione” avvenisse per sorteggio.[15] Il sorteggio
assicurerà il ricoprimento dei posti e, contestualmente, l’azzeramento di
qualsiasi pretesa di rappresentanza.
28. Alla obiezione per cui il sorteggio impedirebbe di
scegliere per lo meno tra i più professionalmente preparati, il documento della
UCPI risponde che: «Ogni magistrato possiede le competenze necessarie per
svolgere le funzioni di componente del CSM». Inutile dunque sforzarsi di
scegliere oculatamente coloro che siano ritenuti migliori (per doti personali,
professionalità, pubblicazioni). Intanto son cose che sanno fare tutti! È
interessante il fatto che questi “uomini senza qualità” sorteggiati siano
proprio coloro che dovrebbero poi valutare il merito dei loro colleghi
magistrati in servizio, per determinarne la progressione di carriera ed
eventualmente, nel caso dell’Alta Corte, per sottoporli a giudizio, se ritenuti
manchevoli.
29. Conclude in sintesi la UCPI: «La vera ragione per cui i magistrati si oppongono fermamente a questa
riforma, risiede nel fatto che il sorteggio toglie alle correnti il potere di
governare il CSM, che attualmente è saldamente nelle loro mani, con la
possibilità, quindi, di decidere su tutte quelle competenze che, debordando dai
compiti affidati dalla Costituzione, si sono via via nel tempo attribuiti».[16]
Qui ci pare abbastanza chiaro che l’intento lodevole di spegnere le correnti
fonte di corruzione verrebbe raggiunto dagli avvocati dell’UCPI attraverso una
strategia di terra bruciata, attraverso l’appiattimento di qualsiasi
rappresentatività del CSM. Si avrà come risultato un organismo così indebolito
tanto da non avere più alcuna volontà da
esprimere. Come si farà ancora a dire che il CSM deve occuparsi dell’autogoverno della magistratura? Ancor
più se i CSM diventeranno due, anzi tre, se aggiungiamo l’Alta Corte.
30. Le correnti nella magistratura – come del resto i partiti
nella società più ampia – hanno una doppia faccia, quella positiva e quella
negativa. Ci sono indubbiamente diverse opinioni (programmi) legittime sul modo
di organizzare la professione del magistrato e queste opinioni hanno tutto il
diritto di essere elaborate, discusse, comunicate e diffuse. Che i magistrati
dibattano intorno al senso della loro professione è un fondamentale principio
democratico. Vale per tutte le professioni. Certo, se le diverse “correnti”
diventano metodi per manipolare concorsi, per ottenere trasferimenti o
incarichi, per avere indebitamente valutazioni positive, allora le correnti
manifestano il loro lato oscuro, e finiscono per scardinare il sistema. Questo
tipo di degenerazioni tuttavia è tipico anche dei partiti politici. Nessuno
però si sentirebbe di svuotare i partiti politici, di eliminarli, per arrivare
ad azzerare la loro corruzione.
31. I diversi programmi, le diverse sensibilità culturali sui
problemi della giustizia trovano attualmente rappresentazione nella ANM, la
associazione professionale dei magistrati. Le correnti che stanno nella ANM
sono poi anche le stesse correnti che si presentano alle elezioni dei togati,
con i diversi candidati e con diversi
programmi. Fin qui tutto legittimo, tutto perfettamente democratico. Se passerà
la riforma, non si potrà comunque sciogliere la ANM per legge. Cosa forse da
taluni assai desiderata. O impedire ai singoli magistrati di aderire alla ANM e
di condividere le idee di una qualche corrente. Non si formerà neanche una
doppia ANM, quella dei PM e quella dei giudici. Anche se la ANM verrebbe ora a
contenere membri di due professioni completamente diverse. I membri togati, ancorché
sorteggiati, potrebbero benissimo essere ancora appartenenti alle diverse correnti.
Se guidati da uno spirito malevolo potrebbero comunque mantenere le loro
pratiche scorrette.
32. Laici nel CSM. A
chi si occupi raramente di queste faccende, come è esattamente il caso di chi
scrive, sorge spontanea una domanda. Se la magistratura deve essere, come
recita l’art. 104,[17] indipendente,
cosa ci stanno a fare i laici (= i dieci “eletti” dal Parlamento in seduta
comune, [18] cioè nominati dai partiti) nel CSM? Conoscendo un po’ la storia
della Assemblea costituente, sappiamo bene come è venuta fuori questa cosa. A
quell’epoca, un’eccessiva autonomia della magistratura poteva sembrare piuttosto
imprudente. Così i partiti si son presi un terzo dei posti nel CSM. Ebbene, oggi
quella prudenza ha ancora una giustificazione?
Come fanno i laici,
nominati dai partiti, a essere indipendenti? Non sono forse “politicizzati”
proprio per la loro nomina? Stanno a controllare? Stanno a influire? Stanno a
mettere anche loro il becco nelle nomine e nelle carriere dei magistrati?
Stanno a infilare criteri “politici” dove invece ci dovrebbe essere solo la
pura imparzialità? Curiosamente, poi, i diversi raggruppamenti dei laici, nel
CSM, non sono mai appellati come correnti.
Chissà come mai, con tutto il fervore del dibattito sull’esigenza di avere una
magistratura indipendente, non è mai venuto in mente a nessuno di domandarsi cosa ci stanno a fare oggi i laici nel
CSM.
Forse è il caso anche di
segnalare che la Vice presidenza del CSM (che è la presidenza de facto, poiché di norma il Presidente
della Repubblica non partecipa alle sedute ordinarie) spetta sempre a un membro laico (cioè a un nominato di qualche
partito). La rappresentanza dei magistrati nel CSM (che siano uno o due) è
dunque imperfetta, visto che vi hanno cittadinanza dei nominati che magari sono
del mestiere (cioè esperti di cose giuridiche) ma che non provengono dalla
magistratura. L’art. 105 stabilisce: «Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei confronti dei magistrati». Ci si può domandare come mai una componente di
professori universitari e di avvocati, nominata dai partiti, possa occuparsi
delle assunzioni, dei trasferimenti o dei provvedimenti disciplinari riguardanti
i magistrati. Si tratta di una notevole
concessione al potere politico dei partiti che stanno in Parlamento. Per chi
volesse una magistratura davvero indipendente, la prima cosa dovrebbe essere quella di
buttare fuori i politici dal CSM. E
questo ben prima che i togati rinuncino alle loro correnti.
33. Sulle toghe rosse,
temo invece che la questione sia proprio ridicola. L’ipotesi delle toghe rosse
l’ha notoriamente inventata Berlusconi – il merito gli va riconosciuto.
Berlusconi, che è stato il più grande innocente
perseguitato. L’idea è quella che i magistrati (requirenti e giudicanti)
nel loro lavoro quotidiano si facciano guidare non dai principi del diritto ma
dalla loro ideologia politica. Questo
accade tuttavia solo per i rossi. Non
si dà mai il caso delle toghe nere.
Quanti e quali siano questi magistrati, affezionati alla ideologia rossa, così
tanto da tradire la legge, è difficile dire. È una categoria che si rivela solo
sempre ex post, quando la magistratura, con un rinvio a giudizio o con una
condanna, disturba i colletti bianchi o il mondo della politica. C’è voluta la
legge Severino per rendere incandidabili certi personaggi e il boccone non è
ancora stato ingoiato da certa politica. Quella delle toghe rosse è un caso tipico
di paradigma complottista, ingigantito dal martellamento mediatico. Qui forse
possiamo parlare di vendetta. Trump, pochi giorni fa, ha detto che la Corte
suprema del suo Paese è stata pagata dai nemici stranieri.
34. L’opposizione assente.
Finora abbiamo parlato del progetto di legge della maggioranza. Qui però, pressoché in chiusura, devo
introdurre una considerazione critica anche e soprattutto nei confronti
dell’opposizione. I problemi della giustizia, in generale, sono ben noti. Anche
i problemi relativi agli episodi di corruzione nel corpo stesso della
magistratura sono altrettanti ben noti. Posto che la magistratura stessa si sia,
forse, mostrata tiepida nel combattere gli eventuali casi di corruzione interna
e nel proporre una decisa autoriforma, ci saremmo allora potuti aspettare un
certo attivismo da parte delle forze progressiste, da parte delle forze della
sinistra in senso lato. Che pure qualche seggiola nel CSM ce l’hanno.
Ci saremmo attesi dalla
opposizione progressista – guarda un po’
– una oculata analisi critica della
situazione e la messa sul tavolo di una organica proposta di riforma. Magari
anche discussa in collaborazione con l’ANM. E non necessariamente da
realizzarsi cambiando la Costituzione. Quella contenuta nell’attuale Referendum
è la proposta di riforma elaborata unilateralmente
dalla attuale maggioranza. Dov’è la
proposta dell’opposizione? Qualora l’attuale opposizione andasse al
governo, cosa farebbe rispetto all’ordinamento dei magistrati e rispetto a tutti
gli altri problemi della giustizia? Purtroppo l’opposizione ha il vizio di dividersi
ogni qual volta cominci appena a occuparsi di qualcosa. Di meno cose si occupa,
più fa finta di esistere.
35. Dovrebbe comunque esser chiaro, allora, tanto per concludere
queste note e noterelle che si sono man mano allungate, che questa riforma non
riesce proprio a garantire quello che promette. Non impedisce le ingerenze dei
partiti sui CSM, non elimina gli eventuali aspetti degenerativi delle correnti,
non impedisce una eventuale corruzione dei magistrati. Non migliora la
professionalità dei tre nuovi CSM, data la composizione realizzata sempre per
nomina esterna e/o per sorteggio. Dal canto loro, CSM meno professionali non
saranno certo in grado di migliorare l’efficienza della magistratura. Ma è abbastanza
chiaro allora che l’intento non è quello di un miglioramento di efficienza. L’intento
è quello di indebolire la magistratura. Come vien candidamente confessato dai
propagandisti più beceri.
36. Allora bisogna concludere necessariamente che questa legge –
se approvata – avrà come esito sicuro
una alterazione della divisione dei
poteri e del loro bilanciamento.
A tutto vantaggio del potere esecutivo, che sempre più non tollera limiti alla
propria attività. Il tutto in armonia con l’attacco alle democrazie liberale che
sta avvenendo in tutto il mondo, ma in particolare in Occidente, col movimento
MAGA. Così saremo scomodati, il 22-23 marzo, a dover prendere posizione su una
legge costituzionale, dalla forte caratterizzazione ideologica, che non
risolverà uno solo dei veri problemi della giustizia dal lato del cittadino e
che – se approvata – diminuirà di fatto le garanzie dell’indagato/ imputato nel
processo penale, peggiorerà sensibilmente l’equilibrio costituzionale tra i
poteri dello Stato e, sicuramente, non migliorerà l’efficienza democratica
interna dell’autogoverno della magistratura.
APPENDICE
Fornisco in questa
appendice alcune notizie complementari – peraltro facilmente reperibili in rete
– utili per chiarirsi le idee sulle questioni relative al Referendum.
L’attuale CSM. Il CSM attuale è un organo misto (di nominati
ed eletti), il cui mandato dura 4 anni, composto di 33 membri, divisi tra laici
(10) e togati (20). I restanti 3 sono membri di diritto (tra cui il Presidente
della Repubblica). I togati sono eletti
da tutti i magistrati in servizio. I laici invece sono nominati dal Parlamento (cioè dai partiti). Si noti che il vice
presidente (che fa le veci del Presidente della Repubblica) deve sempre essere
scelto tra i membri laici, cioè tra i nominati in quota ai partiti. Questo
significa che il presidente di fatto del CSM è sempre un non magistrato (non togato).
I membri laici. Il lettore sarà interessato a sapere che i
membri laici, quelli nominati dal
Parlamento, sono in quota, come si
dice, dei principali partiti che ben conosciamo. E precisamente, nella attuale
consigliatura, in quota a Fratelli d’Italia
(4), Lega per Salvini Premier (2), Partito Democratico (1), Movimento Cinque Stelle (1), Italia Viva (1) e Forza Italia (1). Abbiamo, allora, sette nominati dalla maggioranza
contro tre nominati dall’opposizione, in vaga proporzione all’attuale configurazione
del Parlamento.
I membri togati. Diamo anche un’occhiata alla componente dei
togati, per capire in cosa consistano le famose correnti. Abbiamo i seguenti
gruppi: Magistratura indipendente
(7), che è notoriamente orientata a destra; Area
democratica per la giustizia (6), Unità
per la Costituzione (4), Magistratura
democratica (1), storicamente più orientata a sinistra, Indipendenti (2). Queste correnti,
ufficialmente rappresentate attraverso il processo elettorale, sono le stesse
correnti presenti all’interno dell’ANM, l’Associazione professionale dei
magistrati.
La Associazione Nazionale dei Magistrati (ANM). Il Referendum non avrà
alcuna conseguenza sulla ANM (Associazione Nazionale Magistrati) l’associazione
professionale che raccoglie il 96% dei magistrati italiani (senza distinzione
tra requirenti e giudicanti). L’ANM non è un’associazione politica. Le diverse
correnti elencate sono presenti anche e soprattutto nella ANM. Esse
corrispondono a diversi orientamenti nelle modalità di concepire la professione
del magistrato. Certo, queste correnti sono allineate lungo un asse che
vagamente potrebbe essere qualificato come destra – sinistra. Se vogliamo
possiamo parlare di conservatori – progressisti. Va detto che, a differenza del
CSM, che ha una natura prettamente istituzionale, l’ANM ha spesso preso
posizioni pubbliche esplicite sui problemi relativi alla giustizia, sulle
iniziative di riforma proposte dai vari governi, sulle accuse estemporanee
rivolte alla magistratura da esponenti incontinenti e chiacchieroni,
soprattutto della attuale maggioranza di governo. Ha organizzato anche
scioperi. Ovviamente ciò ha fatto scattare l’accusa, nei confronti dell’ANM, di
essere un organismo politicizzato che condiziona la magistratura attraverso i
suoi magistrati che stanno nel CSM. O comunque di svolgere un ruolo di
opposizione nei confronti del governo attuale.
Le Commissioni dell’attuale CSM. Il CSM attuale svolge
le sue numerose funzioni (in gran parte di natura amministrativa) per Commissioni. Le commissioni sono 10 (più
la Commissione disciplinare) e, se si considera che gli effettivi sono una
trentina queste Commissioni svolgono un notevole carico di lavoro. Se si dà uno
sguardo alle competenze delle varie Commissioni, si vedrà che i compiti
amministrativi sono preponderanti. Il CSM è diviso in dieci commissioni. I
commissione - Commissione per le incompatibilità. II commissione - Commissione
per il Regolamento Interno del Consiglio. III commissione - Commissione per l’accesso
in magistratura e per la mobilità. IV commissione - Commissione per le
valutazioni della professionalità. V commissione - Commissione per il
conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. VI commissione -
Commissione dell’ordinamento giudiziario e per i problemi posti all’amministrazione
della giustizia in materia di corruzione e contrasto alle organizzazioni
mafiose e terroristiche. VII commissione - Commissione per l’organizzazione
degli uffici giudiziari. VIII commissione - Commissione per la magistratura
onoraria. IX commissione - Commissione dei rapporti istituzionali nazionali e
internazionali; attività di formazione; esecuzione penale. (X) Bilancio
commissione - Commissione per il bilancio del Consiglio ed il regolamento di
amministrazione e contabilità. Abbiamo poi la Commissione disciplinare. Con la
Riforma costituzionale, se sarà approvata, le funzioni della Commissione
disciplinare saranno attribuite alla Alta Corte.
La nuova Alta Corte disciplinare. Oltre ai due CSM, uno
per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, la riforma
prevede l’istituzione di un organismo separato per le questioni disciplinari.
L’Alta Corte disciplinare, nella legge, sarà composta da 15 membri. Sei laici e
nove togati. I sei laici saranno nominati metà dal Presidente della Repubblica
e metà estratti a sorte, però in un elenco di nominati del Parlamento. I nove
togati saranno estratti a sorte in
numero di sei tra i magistrati giudicanti e in numero di tre tra i magistrati requirenti.
Per costoro si richiederanno i venti anni di servizio. L’Alta corte avrà un
Presidente scelto però tra i laici (qui si esclude l’intervento del Presidente
della Repubblica).
Dunque, il magistrato di entrambe le carriere sottoposto a giudizio sarà giudicato in parte dai suoi pari estratti a sorte (9) e in parte dai laici di fatto nominati (6). Il presidente dell’Alta corte, che dirigerà i lavori, sarà sempre scelto tra i membri laici nominati. Qui non si fa che riprodurre lo schema del vecchio CSM, dove gli esterni nominati hanno comunque un ruolo rilevante.
Giuseppe
Rinaldi
(4/03/2026)
TESTI CITATI
2026 Travaglio, Marco, Perché NO. Guida al Referendum su magistratura e politica in poche semplici parole, PaperFIRST - Il Fatto Quotidiano, Roma.
2026 UCPI, Breve compendio degli argomenti favorevoli alla riforma costituzionale della magistratura e delle ragioni della loro evidente fondatezza, in https://www.camerepenali.it/
NOTE
[1] Nella scrittura di questo testo non ho fatto
uso di strumenti di intelligenza artificiale.
[2] Da Wikipedia: «La riforma costituzionale
Meloni-Nordio è una proposta di revisione della Costituzione della Repubblica
Italiana contenuta nel testo di legge costituzionale approvato dal Parlamento
italiano il 30 ottobre 2025 e sottoposto a referendum il 22 e 23 marzo 2026».
[3] Segnalo, ad esempio, il volume Perché No? di Marco Travaglio. Cfr.
Travaglio 2026.
[4] Cfr. UCPI 2026: Breve compendio.
[5] L’art. 111 è stato introdotto nel 1989, in
seguito alla riforma Vassalli.
[6] Cfr. UCPI 2026: Paragrafo 3b.
[7] Cfr. UCPI 2026: Paragrafo 3d.
[8] Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2
Inserimento dei princìpi del giusto processo nell’articolo 111 della
Costituzione.
[9] La Costituzione prevede che i magistrati
siano nominati per concorso. Ma nulla vieta che, una volta divise le carriere,
una volta cioè stabiliti due CSM, si dispongano anche, per via ordinaria,
concorsi diversi per i PM e per giudici. Se ci saranno due carriere diverse, ci
saranno anche due modalità di reclutamento diverse. Non solo, ci saranno anche
inevitabilmente due sistemi di formazione diversi.
[10] Si tratta di un sistema ibrido che è
condiviso dalla maggioranza dei Paesi europei e comunque da tutti quei Paesi
che seguono la tradizione della civil law,
di derivazione romana.
[11] Le statistiche dicono che i passaggi tra il
ruolo giudicante e quello requirente non giungano all’1%.
[12] Cfr. UCPI 2026: Paragrafo 4i.
[13] Cfr. UCPI 2026: Paragrafo 4i.
[14] Cfr. UCPI 2026: Paragrafo 4i.
[15] Il sorteggio potrà essere totale, oppure
anche temperato (la legge
costituzionale non ne parla esplicitamente) cioè su una lista ottenuta con
qualche criterio restrittivo.
[16] Cfr. UCPI 2026: Paragrafo 6a.
[17] L’art. 104 recita: «La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere».
[18] Sono scelti tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
.
